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Si intende il richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli non sposati conviventi.
Se il richiedente non è coniugato e non ha figli, si considerano i genitori ed i fratelli non coniugati.
Se il richiedente non è coniugato ed ha figli, si considerano i figli non coniugati conviventi.
Si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (a partire dall'età di 15 anni), che risulta alla voce "imponibile" delle singole dichiarazioni presentate nell'anno 2004, (presentata nel 2005), al netto delle detrazioni da operarsi in applicazione dell'art.2, comma 14, della Legge 25/03/1982 n.94., non superiore a € 35.994,46.
In questo caso è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che per l'anno 2004 non è stato prodotto alcun reddito.
Lo stato di famiglia deve indicare la relazione di parentela tra il richiedente ed i soggetti riportati nel certificato stesso e deve riferirsi alla data di pubblicazione dell'Avviso di concorso ( cioè al 22/07/2005).
Per la redazione del computo metrico e della relativa perizia estimativa dei lavori da compiersi, è necessario utilizzare il Prezzario del 2004.
Per vedere assegnati punti 10 il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare, deve dimostrare, con adeguato certificato rilasciato dall'ASL competente, di avere un'invalidità lavorativa pari al 100% . Allo stesso modo per vedersi assegnare punti 6 è necessario avere un'invalidità non inferiore al 74%.
Si intende l'unità immobiliare la cui superficie utile, intesa come superficie di pavimento, misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a 45mq.
No. Il modello di domanda presentato per partecipare al presente Bando, prevede al punto B.10a l'attribuzione di punti 4, solo a chi si impegna a realizzare congiuntamente lavori di adeguamento degli impianti di cui alle lettera a), c) ed e) meglio descritti nel Testo Unico dell'Edilizia (all'art.107, comma 1, D.P.R. del 06/06/2001 n.380).
Si. Tuttavia, è possibile trasferire la residenza anche dopo la realizzazione dei lavori di recupero. E' necessario, tuttavia, avere la residenza nell'alloggio ristrutturato prima dell'erogazione del contributo. I beneficiari, poi sono obbligati a risiedere in via continuativa nell'alloggio oggetto di recupero, a non alienarlo a qualunque titolo, a non locarlo, per i cinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di recupero. |